La
legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze
di questa Autorità, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a),
numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di
comunicazione (di seguito R.O.C.).
Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità
degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme
concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del
pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le
partecipazioni di società estere.
Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, che entrerà in
vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione (R.O.C.)
Il nuovo regolamento ha abrogato le disposizioni contenute nella
delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel
corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di
organizzazione e tenuta del R.O.C..
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione
Dal 2 marzo 2009 ai sensi della delibera 666/08/CONS sono tenuti
all’iscrizione i seguenti soggetti:
1.gli operatori di rete;
2.i fornitori di contenuti;
3.i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato;
4.i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
5.le imprese concessionarie di pubblicità;
6.le imprese di produzione o distribuzione di programmi
radiotelevisivi;
7.le agenzie di stampa a carattere nazionale;
8.gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
9.i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
10.le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Sino al 1 marzo 2009 resta in vigore la disciplina approvata con la
delibera 236/01/CONS e successive modifiche e pertanto sino a tale
data obbligati all’iscrizione sono i seguenti soggetti:
1.i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
2.le imprese concessionarie di pubblicità;
3.le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi;
4.le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
5.le agenzie di stampa di carattere nazionale;
6.i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
7.le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Delibera
Allegati:
Allegato A: Regolamento per l’organizzazione e
la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
Allegati B - C: Dichiarazioni obbligatorie ai
fini dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione
Allegato TEC: Specifiche tecniche per
l’acquisizione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione
televisiva analogica (formato TA1), radiodiffusione televisiva
digitale (formato TD2) e radiodiffusione sonora digitale (formato
RD2)
Collegamenti:
Il documento
sostituisce
Delibera n. 236/01/CONS
Delibera n. 403/01/CONS
Delibera n. 25/02/CONS
Delibera n. 404/02/CONS
Delibera n. 130/03/CONS
Delibera n. 502/06/CONS
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