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R O C - Registro degli Operatori di Comunicazione

I E S - Informativa Economica di Sistema

ROC telematico

La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze di questa Autorità, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione (di seguito R.O.C.).

Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, che entrerà in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.)

Il nuovo regolamento ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del R.O.C..

Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione

Dal 2 marzo 2009 ai sensi della delibera 666/08/CONS sono tenuti all’iscrizione i seguenti soggetti:

1.gli operatori di rete;
2.i fornitori di contenuti;
3.i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
4.i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
5.le imprese concessionarie di pubblicità;
6.le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
7.le agenzie di stampa a carattere nazionale;
8.gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
9.i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
10.le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Sino al 1 marzo 2009 resta in vigore la disciplina approvata con la delibera 236/01/CONS e successive modifiche e pertanto sino a tale data obbligati all’iscrizione sono i seguenti soggetti:

1.i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
2.le imprese concessionarie di pubblicità;
3.le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
4.le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
5.le agenzie di stampa di carattere nazionale;
6.i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
7.le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Delibera

Allegati:

Allegato A: Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione

Allegati B - C: Dichiarazioni obbligatorie ai fini dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione

Allegato TEC: Specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (formato TA1), radiodiffusione televisiva digitale (formato TD2) e radiodiffusione sonora digitale (formato RD2)


Collegamenti:

Il documento sostituisce

Delibera n. 236/01/CONS
Delibera n. 403/01/CONS
Delibera n. 25/02/CONS
Delibera n. 404/02/CONS
Delibera n. 130/03/CONS
Delibera n. 502/06/CONS

 


 

 

IES - Informativa Economica di sistema

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129/02/CONS

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Ultimo aggiornamento

29/09/2009